trovata circolare MdT
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza
Prot.llo nr. 040008023 Rep 121A-1
OGGETTO: Chiarimenti e disposizioni operative
1. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art. 72 CdS)
2. Modifiche costruttive (art.78CdS.)
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Facendo seguito alle innumerevoli richieste di chiarimenti in merito alle problematiche in oggetto
indicate, si trasmettono le seguenti disposizione operative:
1 . LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE:
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del Cds e normative
CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell’art. 78 del CdS, con relativo ritiro della carta di
circolazione per l’invio alla M.C.T.C. per una revisione straordinaria al fine di accertare se le luci
abusivamente installate siano state rimosse, mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi Art. 153/9 CdS.
Luce blu (o altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate dall’art.151 CdS. Sono
sanzionabili ai sensi dell’art.72 Cds , anche se non vengono usate.
(euro 343,00 di verbale).
2 . ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE:
Non essendo elencate tra le caratteristiche costrittive o funzionali indicate nell’appendice V del titolo III°,
sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione
possono essere installate: (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, porta biciclette, porta sci. ecc.9 a
cura e sotto l’esclusiva responsabilità del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano
efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3 . FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA:
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono
essere sostituiti con altri, purché omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di
omologazione, e la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo
(misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulla carta di circolazione.
4 . LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI:
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.
5 . LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL’AUTOVETTURA:
Le direttive comunitarie non prevedono un’ altezza minima da terra della parte inferiore delle
autovetture. Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di circolazione, ma
dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui rilassamenti
vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di
modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell’art. 78 CdS con ritiro della carta di circolazione per l’invio alla
M.C.T.C.
Sarà quindi necessario che, in caso di eventuale presunta irregolarità di un veicolo, il personale operante si
limiti ad una reazione di servizio il più chiara e dettagliata possibile per consentire agli uffici verbali di svolgere i
necessari accertamenti presso la M.C.T.C.
Ed eccone una della sezione di Bologna
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento dei trasporti terrestri - U.P. - di Bologna
Servizio di polizia stradale - Ufficio relazioni con gli organi di polizia
Prot. 1435/0689 Bologna
Agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio della Provincia di
Bologna
Al Prefetto di Bologna
Oggetto: Servizio di Polizia Stradale. Quesito circa la legittimità d'installare
sui veicoli dispositivi di illuminazione di colore blu o colori diversi dal
bianco, nonchè quale norma è più appropriata da applicare nel caso che tale
comportamento fosse vietato.
Alcune Polizie Municipale hanno richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni:
- I dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e i loro rimorchi, sono regolati dal codice della strada vigente, nonchè, dal decreto ministeriale 14.11.1997 pubblicato sul supplemento ordinario n. 29 alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1998.
- A pag. 34 del supplemento sono elencate le colorazioni delle luci dei veicoli che a seguito del recepimento della Direttiva 97/28 CE della Commissione, dell'11 giugno 1997 adegua al progresso tecnico la Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- Ogni colorazione diversa dai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa installati sui veicoli a motore e loro rimorchi, si deve intendere una modifica alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazIone.
- Qualora, durante i controlli di Polizia Stradale, fosse accertato che veicoli siano dotati di luci diverse da quelle previste dal D.M. 14.11.1997, in particolare di luci blu, tale modifica rientra nell'art. 78 del C.d.S. con relativo ritiro della Carta di Circolazione ed invio a quest'ufficio, per una revisione straordinaria, al fine di accertare se le luci, abusivamente installate, siano state rimosse.
- Le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione operate dagli utenti abusivamente, trovano pieno titolo nell'art. 78 del nuovo codice della strada.
- Infatti ogni modifica può concretizzare confusione e pericolo ai fini della circolazione e della sicurezza stradale, pertanto oltre alla prescritta sanzione deve esserci la certezza che l'anomalia riscontrata venga prontamente eliminata, solo il ritiro della carta di circolazione ed il relativo fermo del veicolo potrà garantire i prescritti adeguamenti.
- Nel caso specifico, cioè la modifica dei dispositivi di illuminazione, sostituendo le luci bianche prescritte dalle norme vigenti, con luci blu o di altro colore, in caso di revisione straordinaria l'utente non potrà aggiornare la carta di circolazione in quanto dispositivi vietati, ma si potrà verificare con assoluta certezza, se, e dopo l'accertamento di polizia stradale, l'utente abbia provveduto a ripristinare il proprio veicolo manomesso secondo le norme vigenti del Codice della Strada.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Bruno Giordano