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non è creando uno stato di polizia che si migliorano le cose..."A leggere questo, pare che si sia creato o che si stia creando... non hai mica usato il condizionale che hai usato ora. Hai tutto il diritto di combattere per quello che ti pare; ma in una democrazia si combatte innanzitutto rispettando le regole preesistenti. Questo, da Socrate in giù.
Mi sa che ti sei un po' incartato ferste, a sostenere le tue opinioni
. Che la democrazia ti permette di esprimere, anche se contrarie al buon senso. La libertà di opinione in uno stato di polizia è consentita solo se collima con l'opinione dominante.
In uno stato di diritto è consentita sempre e comunque, anche se coincide con le fesserie.
Decidi tu se viviamo in uno stato di diritto o di polizia.
Anche la tua seconda precisazione è inesatta. O meglio, ripete quello che ti abbiamo detto sia io sia gargamella. Vieni posto in stato di fermo POI sei obbligato a seguire gli agenti, SE POI il Magistrato non convalida te ne vai (puoi anche non ringraziare
) e non c'è nessun abuso che si profila.
Per carità, ci sono un sacco di sceriffi in divisa per strada; ma in genere agiscono secundum lege almeno per quello che riguarda la prassi. La conoscono la legge, la conoscono, stai tranquillo; sanno bene come effettuare un fermo identificativo (comunque, a mia memoria, non ho mai sentito di qualcuno che sia stato posto in stato di fermo identificativo per violazioni al CDS, ci sarebbe andato il Gabibbo in questura!!!)
cito:
Art.384 Fermo di indiziato di delitto
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l`indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l`indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.
386 Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno eseguito l`arresto o il fermo (120 att.) o hanno avuto in consegna l`arrestato (383), ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l`arresto o il fermo Ë stato eseguito. Avvertono inoltre l`arrestato o il fermato della facoltý di nominare un difensore di fiducia.
2. Dell`avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell`art. 97.
3. Qualora non ricorra l`ipotesi prevista dall`art. 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l`arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al pi˜ presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall`arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l`eventuale nomina del difensore di fiducia, l`indicazione del giorno, dell`ora e del luogo in cui l`arresto o il fermo Ë stato eseguito e l`enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato .
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l`arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l`arresto o il fermo Ë stato eseguito.
5. Il pubblico ministero puÚ disporre che l`arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell`art. 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.
7. L`arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 .
387 Avviso dell`arresto o del fermo ai familiari
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell`arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell`avvenuto arresto o fermo