Sull’uso delle cinture di sicurezza in emergenza ci sono molti dubbi e poche chiarezze.
Se si prende in esame l’art. 172 del CdS sembrerebbe che, almeno per i casi di emergenza, (codice rosso e/o codice 3, tradotto nel linguaggio sanitario), non esista l’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza per gli occupanti del mezzo.
Nel comma 3 dell’art 172, però, viene fatta una distinzione fra i diversi operatori ed in particolare l’esonero dall’uso delle cinture di sicurezza distingue:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
La distinzione dell’esonero fra diversi operatori non viene fatta a caso ma attraverso un “modus operandi”. Il motivo per cui viene concesso l’esonero dall’uso del dispositivo di ritenuta è strettamente correlato all’attività che l’operatore svolge.
Nel caso delle forze di polizia l’esonero riguarda “L’ESPLETAMENTO DI UN SERVIZIO DI EMERGENZA”; per gli addetti ai servizi di soccorso l’esonero si applica “IN CASI DI INTERVENTI DI EMERGENZA”.
Comprendere per quale motivo il legislatore abbia voluto fare una distinzione fra il termine “SERVIZIO DI EMERGENZA” e “INTERVENTI DI EMERGENZA” sarebbe materia per affermati giuristi e non per semplici e mal retribuiti autisti soccorritori, invece dobbiamo, se non vogliamo incappare in spiacevoli conseguenze, capire che cosa il CdS intenda per “servizio di emergenza” e “intervento di emergenza”. Un servizio di emergenza dovrebbe (il condizionale è d’obbligo data la carenza di informazioni che il CdS ci mette a disposizione per capire) essere riconducibile ad attività di controllo, pattugliamento, appostamento e tutti quei casi in cui è necessario che l’operatore sia prontamente in grado di abbandonare il veicolo anche senza che si configuri un’emergenza immediata ma ipotizzabile o prevedibile, quindi il “servizio di emergenza” è più confacente ad attività di polizia che ad attività di soccorso.
L’intervento di emergenza dovrebbe essere riconducibile al soccorso vero e proprio, cioè quando già esiste la certezza dell’emergenza anche senza un effettiva valutazione diretta del caso, ovvero la chiamata al 118 per un apriporta, tanto per intenderci.
Da questa analisi si potrebbe dedurre che la distinzione sia abbastanza comprensibile ed applicabile da parte degli operatori del soccorso: nei codici rossi o codici 3 si può fare a meno dell’uso delle cinture. Per il resto, no!
In realtà la questione non è così semplice, la parola “intervento” potrebbe venire, a seconda dei casi, interpretata in modo diverso: c’è chi dice che per “intervento” s’intenda tutta l’azione del soccorso, dall’inizio della chiamata sino alla fine; c’è chi afferma che per “intervento” s’intenda solamente il momento in cui si opera il soccorso.
Nel nostro caso, quindi, il comma 3 lettera b dell’art 172 del Cds sarebbe valido solamente quando il paziente è già all’interno del vano sanitario dell’ambulanza.
Come risvolto interpretativo di questa ipotesi ne conseguirebbe che esiste sempre e comunque l’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza per il conducente, mentre l’equipaggio sarebbe esonerato solamente quando si trova ad operare nel vano sanitario (naturalmente in emergenza).
Se questa ultima ipotesi fosse la più realistica verrebbe da chiedersi, però: “Per quale motivo sarebbero stati inseriti nel comma 3 lettera b dell’articolo 172 del CdS anche gli addetti antincendio?”
Altro aspetto interessante è anche il comma 2 dell’art. 177 il quale afferma che:
“I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.”
Questo comma lascia al conducente la discrezionalità nell’uso o meno delle cinture di sicurezza, essendo l’art. 172 una delle norme di comportamento. In un certo qual modo dovrebbe togliere ogni dubbio per quanto riguarda il comportamento dell’autista, mentre per l’equipaggio rimane l’interrogativo: “quando si può fare a meno delle uso delle cinture di sicurezza?”
In attesa che qualcuno (quasi sempre la Corte di Cassazione) risponda a questa domanda, ma soprattutto per una questione di sicurezza personale, credo sia meglio optare per l’uso totale di tali dispositivi di ritenuta.
Il personale che opera in ambulanza spesso è restio, e non si capisce bene il motivo, ad indossare le cinture perfino nei codici verdi.
Si tenga presente che le conseguenze dei danni arrecati agli occupanti, derivanti dalla condotta di guida del conducente, sono direttamente imputabili allo stesso: basta che, in seguito ad un leggero tamponamento, il prezioso ginocchio di un medico sbatta contro una delle tante protuberanze del vano sanitario; o che un’infermiera un po’ “distratta”, senza cintura allacciata, denunci il classico “colpo di frusta”, perché si configurino dei traumi di lieve entità ma tali da comportare prognosi superiori ai 7/10 gg. In questi casi, il povero autista del mezzo di soccorso viene appiedato, nella migliore delle ipotesi, solamente per una quindicina di giorni.
In termini tecnici si chiama “sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente”. Ma non basta, alla sospensione è necessario aggiungere la decurtazione di ben 8 punti e una multa di 343 euro (Art. 149 comma 6 del Cds).
Senza entrare nel merito della Legge 626, perché la questione si complicherebbe ulteriormente, visto che tale legge obbliga gli operatori ad utilizzare tutti quei sistemi di sicurezza idonei a tutelare la propria incolumità, vorrei esprimere alcune considerazioni personali:
1. L’uso delle cinture di sicurezza, obbligatorio o meno che sia, non comporta certamente dei danni alle persone… semmai è vero il contrario .
2. Come per gli OGM (organismi geneticamente modificati), in caso di dubbio è meglio non rischiare e quindi indossare sempre le cinture.
3. Le cinture salvano la vita e gli autisti soccorritori lo dovrebbero sapere. Chi svolge da anni la professione di autista d’ambulanza ha avuto modo di confrontare il rapporto inversamente proporzionale che esiste fra uso delle cinture e traumatologia grave.
Per concludere cito una sentenza:
Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua resistenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di detta cintura. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in danno di persona trasportata, l’imputato si era doluto del mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima a causa dell’omesso uso da parte di questa della cintura di sicurezza).
>>Cassazione penale sez. IV, 27 settembre 1996