E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, il d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 ("decreto Alfano") in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, attuativo della delega contenuta all'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (recante"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile").
Per cui, in materia di infortunistica stradale e, collisioni tra veicoli a motore, passeggeri, conducenti, indennizzo diretto ecc ecc.........cambierà tutto.
Con obiettivi di deflazione della giustizia e di diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative di risoluzione delle controversie, il decreto legislativo prevede che, per una serie rilevante di controversie in materia civile e commerciale (e cioè, ai sensi dell'art. art. 5 comma 1°, tutte quelle in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) il previo esperimento di un procedimento di mediazione diventi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La procedura dovrà essere obbligatoriamente esperita anche qualora sia contenuta nel contratto vigente tra le parti, o nello statuto o atto costitutivo dell'ente, una clausola di mediazione o conciliazione. In tutte le altre controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, la mediazione sarà esperibile per volontaria scelta delle parti, anche su invito rivolto loro dal Giudice nel corso del processo (cfr. art. 2 e art. 5 comma 2°).
Qualora il procedimento di mediazione, nei casi in cui è obbligatoriamente previsto, non sia esperito, l'improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza; in tal caso il Giudice assegnerà alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando nuova udienza a data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi di durata massima del procedimento (art. 5).
Si prevede, inoltre, l'obbligo dell'avvocato di informare per iscritto l'assistito, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di avvalersi della mediazione e delle agevolazioni fiscali ad essa correlate, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La violazione di tale obbligo comporta l'annullabilità del contratto con il cliente; il documento contenente l'informativa deve essere sottoscritto dall'assistito ed allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio (art. 4 comma 3°).
Aggiornamenti in corso........Terrò informato il Forum.
Morpheus.
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