All’Ufficio del Giudice di Pace di
Rieti, Via dei Salici, 35
OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa
Il sottoscritto __________ nato a Roma
il __________ residente a Roma in _____________
domiciliato in ___________ Recapito telefonico, cell. _____________, fisso, _____________, titolare della moto HONDA HORNET targata __________-
propone opposizione avverso il Verbale n. ___________ del _____________Redatto in data ___________ dall’operatore P.M. __________
dichiara ed elenca i seguenti motivi per l’opposizione al verbale:
Il giorno 19/07/2009 alle ore 13:07 circolavo sulla SS 4 SALARIA dir. CITTADUCALE, e in corrispondenza del km 75+800 è presente un autovelox fisso denominato ”auto box” nel quale era intallato l’apparecchio Sodi Scientifica – Mod. 104C2 e mi è stata contestata la violazione dell’art. 142 comma 8 in combinato disposto dell’art 142 comma 1, del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 in quanto circolavo alla velocità di km/h 85 dove vige il limite di velocità di km/h 60 superando quindi il limite imposto di 25 km/h.
1) DISCORDANZA DEI LIMITI DI VELOCITA:
Nel tratto di strada da me percorso SS 4 SALARIA dir. CITTADUCALE al km 75+800, il limite di velocità è di 60 km/h; ma c’è una forte discordanza tra i limiti di velocità nei tratti precedenti e successivi della stessa strada, e nel senso opposto di marcia, infatti nel tratto precedente e il galleria il limite di velocità è impostato su 90 km/h, e anche dopo pochi metri dall’autovelox fisso installato al km/75+800 dove vige il limite di 60 km/h torna poi a 90 km/h. Nell’altro senso di marcia e sempre al km 75+800 ma direzione Roma il limite imposto è invece di km/h 70.
Tutti i tratti di strada sopra descritti e facenti sempre parte della SS 4 SALARIA sono sempre presenti due corsie per senso di marcia e le carreggiate sono separate da uno spartitraffico in cemento del tipo New Jersey, quindi mi domando, ma è normale questa discordanza di limiti di velocità??? In tratti di strada che ha le stesse identiche caratteristiche??? E perche nell’altro senso di marcia il limite imposto è di 10 km/h più alto??? E nei tratti precedenti e successivi è addirittura di 90??? Anche se sono presenti in tutti i tratti immissioni e rampe che conducono a livelli di strada diversi??? ( come visibile dalle foto 1-2-3)
2) VISIBILITA PUNTI DI RILEVMENTO FISSI:
Il km 75+800 della SS SALARIA secondo il Decreto Prefettizio n. 11906/08 del 15/12/2008 fa parte dei tratti di strada nei quali è consentito derogare al principio della contestazione immediata degli illeciti ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 168/2002, e ne rientra anche se di solo 110 mt: di seguito riporto i km di strada riportati nel decreto:
SS. 4 SALARIA:
dal Km. 53+000 al km. 69+000;
dal Km. 70+900 al Km. 75+910;
dal km 79+000 al Km 82+500 ( Direzione Rieti – Cittaducale );
dal Km. 89+000 a Km. 86+500 (Direzione Cittaducale – Rieti ) ;
dal Km. 88+950 al km. 94+600 ( escluso tratto dal km. 91+900 al km. 92+000 );
dal Km 97+ 500 – al Km 110+000.
Sempre lo stesso Decreto Prefettizio n. 11906/08 del 15/12/2008 ribadisce che:
Ai fini della legittimità dell’accertamento, giusta quanto previsto dall’art. 142, comma 6 bis del C.d.S, nei tratti di strada individuati con il presente provvedimento, i servizi di controllo della velocità dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:
• Ogni punto di rilevamento ( fisso o mobile ) dovrà essere segnalato secondo le indicazioni fornite dal sopra citato Decreto interministeriale del 15.8.2007. La segnaletica dovrà essere conforme alle caratteristiche tecniche prescritte dalla normativa richiamata nello stesso decreto;
• Le postazioni ( fisse o mobili ) - e la relativa segnaletica - dovranno essere posizionate in modo che l’utenza possa averne la percezione visiva con adeguato anticipo. Dovranno, pertanto, essere libere da ostacoli che ne impediscano la corretta e tempestiva visuale.
Non dovranno essere apposti, sullo stesso sostegno, il cartello che preavvisa del controllo elettronico ed il segnale che indica il limite di velocità ( art. 82, comma 5° Regolamento del Codice della Strada ).
PUNTI DI RILEVAMENTO FISSI:
• In corrispondenza dei punti fissi di rilevamento, la segnaletica dovrà essere integrata con i sistemi di dissuasione ottica degli eccessi di velocità ( c.d. “speed display” ).
• L’installazione di nuove postazioni fisse dovrà essere previamente comunicata alla Prefettura ed alla Sezione Polizia Stradale per la verifica della rispondenza della stessa ai criteri su richiamati.
La Sezione Polizia Stradale di Rieti verificherà che le postazioni di controllo della velocità siano correttamente installate ed adeguatamente segnalate e che i servizi di rilevamento da remoto avvengano secondo le previsioni normative succitate e conformemente alle direttive impartite con il presente decreto.
A mio modo di vedere il box fisso in questione non rispetta le sopra elencate direttive, infatti in corrispondenza e in prossimità dell’autovelox non sono presenti i segnali di dissuasione ottica ( c.d. “speed display” ), ne che lo stesso sia posizionato in modo che l’utenza ne possa averne percezione visiva con adeguato anticipo, in quanto ci sono degli ostacoli che ne impediscono la corretta e tempestiva visualizzazione, l’autovelox fisso è installato nei pressi di un area di servizio ed è facilmente confondibile con una pertinenza dello stesso, è inoltre situato per quasi metà altezza dietro una porzione di guard rail e la visuale è parzialmente oscurata da un cartello stradale verticale dell’ area di servizio in questione con indicazione di divieto di accesso, e non è presente neanche la classica cartellonistica indicante “autovelox” posta sopra il box fisso per renderlo più facilmente visibile, ne ha un colore di distinzione, sono solo presenti delle bande forse catarifrangenti bianche e rosse sui bordi perimetrali del box fisso.
Tutte le utenze che in quel tratto di strada a doppia corsia sono portate ad accelerare un po’ sia se provengono dalla rampa di immissione della SS Salaria, sia se provengono dalla dalla SS 79 Rieti/Terni, il tutto abbinato alla non corretta e tempestiva visualizzazione che reca notevoli disagi alla circolazione con pericolo di tamponamenti a causa di brusche frenate da parte degli utenti.
Sempre sulla SS 4 Salaria, provenendo da Roma direzione Rieti, all’altezza Osteria Nuova, c’è un nuovo autovelox fisso, questo invece è facilmente visibile, infatti sono presenti cartelli di segnalazione ben visibili, è presente parecchi metri prima il cartello elettronico che indica la velocità di transito, e sul velox è presente il cartello di segnalazione, in più il box fisso è protetto da una recinzione grigliata che oltre a proteggerlo da atti vandalici lo rende facilmente visibile, ora perché le stesse precauzioni e metodi non sono state applicate anche per questo posizionato al km 75+800 della stessa strada??? ( come visibile dalle foto 4-5-6-7-8-9-10)
3) DISTANZA DEI CARTELLI DI SEGNALAZIONE DELL AUTOVELOX:
il Decreto Prefettizio n. 11906/08 del 15/12/2008, ribadisce che:
• Ogni punto di rilevamento ( fisso o mobile ) dovrà essere segnalato secondo le indicazioni fornite dal sopra citato Decreto interministeriale del 15.8.2007. La segnaletica dovrà essere conforme alle caratteristiche tecniche prescritte dalla normativa richiamata nello stesso decreto;
• Le postazioni ( fisse o mobili ) - e la relativa segnaletica - dovranno essere posizionate in modo che l’utenza possa averne la percezione visiva con adeguato anticipo. Dovranno, pertanto, essere libere da ostacoli che ne impediscano la corretta e tempestiva visuale.
Anche la circolare del Ministero de Trasporti N. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03/08/2007, impone al punto 4.3 che che: le postazioni di controllo per il rilevamento della
velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso
l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei
dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo
conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice.
dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto
con il Ministro dell’Interno, in corso di approvazione e del quale si fa
riserva di trasmettere il testo al più presto.
Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali
in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di
segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata
sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di
installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le
postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai
dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere
posizionati ad almeno 400 dal punto in cui è collocato l’apparecchio di
rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile,
dovranno recare le seguenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’”
ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA’”. Le segnalazioni di cui trattasi
dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da
consentirne la tempestiva visibilità da parte degli utenti in transito e la
tutela degli operatori di polizia.
E la sentenza della Cassazione n. 11131/2009 fissa in 400 metri la distanza minima fra cartello e postazione autovelox e in in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggioNel velox in questione sulla SS 4 SALARIA come dimostrano anche i video che ho effettuato dimostrano che provenendo dalla SS 4 da Roma direzione Cittaducale e dopo la rampa che collega i due livelli stradali il cartello di segnalazione del velox è posto a soli 200/250 mt. Un Altro cartello con limite di velocità indicante i 60 km/h e il cartello di presegnalazione dell’ autovelox è posto prima della rampa e subito dopo la galleria e rispetta la distanza minima dei 400 mt dalla postazione fissa/mobile, ma dopo la rampa che è considerata una intersezione stradale ( da Wikipedia: Intersezione a livelli sfalsati: i segmenti convergono sul punto d'incrocio a differenti altezze dal suolo, mediante appositi ponti e/o tunnel. I raccordi fra i flussi di traffico sono consentiti da appositi segmenti stradali, detti "rampe" perché, a causa delle differenti altezze delle strade che congiungono, hanno sempre una pendenza non trascurabile. Solitamente, specie in ambito urbano, solamente una delle strade costituenti l'intersezione non subisce interferenze dall'incrocio; l'altra strada ha una o più intersezioni a raso in corrispondenza della fine delle rampe provenienti dall'altra strada) la distanza del cartello dopo la ripetizione non rientra nei 400 mt minimi di segnalazione come prescritto dalle sentenze sopra riportate.
Stesso discorso vale per le utenze provenienti dalla SS Terni/Rieti, in quanto viaggiando in direzione Cittaducale anche essi trovano l’ intersezione in oggetto e lo stesso cartello di avviso dell’ autovelox posto a 200/250 mt quindi risulta illegittimo provenendo da entrambe le direzioni. ( come visibile dalle foto 11-12-13-14-15 e video allegato)
Tutto cio' premesso,
considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullita' e/o l'annullabilita' dell'accertamento.
Per quanto sopra
Chiede
All'Illustrissimo Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento.
Roma lì
Firma
Ragazzi io l'ho fatto veramente una notte fino alle 2.00.. quindi perdonate eventuali erroracci... e poi è tutta farinaccia del mio sacco
spero sia utile...