Quando avrete tempo leggetevi questo, l'ho trovato in internet e riporta bene il problema della "targa" e tutti gli articoli che possono venire menzionati in caso di verbale redatto dalle Forze dell'Ordine.
Data documento 16/04/2008
Note tecniche sulle targhe inclinate dei motocicli
Circolare del Comando di P.L. di Mandello del Lario (LC) del 16-04-2008
CC (Lecco cintura)
Circolare del Comando di P.L. di Mandello del Lario (LC) del 16-04-2008
(Si ringrazia il Commissario Aggiunto Mario Modica, Comandante della Polizia Locale di Mandello del Lario).
OGGETTO: Targhe moto “sollevate”:
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su un aspetto più concreto la questione delle “targhe sollevate” delle moto.
E’ ormai malvezzo diffuso tra i motociclisti apportare modifiche alla posizione della targa così da rendere illeggibile, o quanto meno difficoltoso, rilevarne i caratteri alfanumerici.
I sistemi sono i più disparati ed ingegnosi e, tanto per soddisfare una eventuale “curiosità” li andiamo ad elencare senza la pretesa d’essere esaustivi considerando la fantasia e l’ingegnosità dei nostri centauri :
1) fazzoletto legato accanto alla targa; da fermo lascia scoperti i caratteri ma in movimento, sventolando, li copre tutti o in parte;
2) olio/grasso/fango sui caratteri;….. però la moto è pulitissima….
3) leva al manubrio che, mediante un cavetto collegato alla targa fissata con opportuni snodi, solleva o abbassa la targa all’occorrenza;
4) nastro adesivo che nasconde tutti, o in parte i caratteri oppure, meno sfrontata è la modifica dei caratteri (un 3 diventa un 8 e così via);
5) piegare verso l’alto la parte inferiore della targa, all’altezza della seconda linea, quella in basso, dei caratteri alfanumerici, lasciando a volte, invariata l’inclinazione del supporto e/o del porta targa;
6) porre un elastico sufficientemente largo al centro della targa, nello spazio che separa le due file di caratteri alfanumerici così da coprire “appena appena” le “teste” dei caratteri: ufficialmente serve per contenere le vibrazioni o perché la targa si “svita” dalla sua sede, nei fatti serve per rendere difficoltoso leggere i caratteri quando il veicolo è in movimento;
6) ultimo, ma non certo definitivo o migliore degli altri, è il più classico dei sistemi: sostituire l’alloggiamento e/o il porta targa con altro che consenta l’inclinazione verso l’alto di parecchi gradi, sino a sfiorare l’orizzontalità - ossia i 90° rispetto all’asse verticale del veicolo - il che si traduce in assoluta invisibilità della targa .
Tali condotte, la cui gravità non è da tutti adeguatamente percepita, non è solo fine a se stessa ma è prodromica alla elusione delle sanzioni relative alla eventuale (probabile) commissione di altre infrazioni (si pensi al superamento dei limiti di velocità in presenza di postazioni di “autovelox” con rilievo fotografico o “telelaser”, all’uso - o meglio, al non uso - del casco protettivo, alla possibilità di “fuggire” in caso di sinistro, etc.). Proprio per questo motivo la persecuzione di tale comportamento, pur presentando effettive difficoltà per gli operatori – si pensi al caso di motoveicolo lanciato in velocità – dovrebbe avvenire con il massimo impegno e con estrema severità: chi non ha nulla da nascondere non tenta di occultare la targa, che è l’unico elemento per identificare pubblicamente un veicolo. In questo caso ci troviamo in presenza di una violazione commessa con DOLO, oserei dire aggravato dalla previsione – quasi premeditazione – di commettere ulteriori violazioni delle norme di comportamento, da qui la necessità di contrastare adeguatamente un fenomeno purtroppo sempre più diffuso.
Motociclisti di altri Paesi non mi risulta facciano lo stesso e posso affermarlo con una certa sicurezza perché lavorando a Mandello del Lario, patria della Moto Guzzi, ho l’opportunità di osservare numerosi gruppi di appassionati giungere da tutto il mondo e a NESSUNO ho mai visto la targa posizionata in modo diverso da quello della casa costruttrice; insomma modificare la posizione della targa delle moto - od occultarla in vari modi - è un'usanza solo italiana.
Richiamo alla mente anche un servizio della RAI dello scorso anno girato sul lungo lago di Lecco ove, la domenica mattina in particolare, decine di motociclisti si danno spontaneo convegno; la giornalista filmò le targhe e chiese ai conducenti il motivo della posizione modificata, inizialmente dissero che era per motivi estetici… ma poi ecco la verità: non voler farsi individuare da autovelox o pattuglie di polizia.
Tanto diffuso è questo problema che, considerandone la gravità e la frequenza, la stessa prefettura di Lecco ha emanato una circolare - la n° LCTUG 0015671/2007/GAB del 2/11/07 – avente ad oggetto “Servizi di controllo del territorio. Targhe motocicli illeggibili” in cui si sollecita una maggiore azione di repressione degli illeciti sulla problematica che stiamo trattando.
Ma come operare correttamente?
In seguito ad una serie di rilievi e contestazioni effettuate nei confronti dei motociclisti che usano circolare con la targa variamente installata ma invariabilmente resa poco - o per nulla - leggibile abbiamo affrontato alcuni ricorsi nelle aule dei Giudici di Pace acquisendo un piccolo bagaglio di conoscenze utili a non vanificare il nostro operato.
Suggeriamo di munirsi di un goniometro da cantiere - costo circa € 5 - con ampia scala la cui lettura sia semplice ed evidente (il Comando di P.L. di Casatenovo (LC) ha segnalato un negozio ove li si possono acquistare… disturbare loro per notizie), oltre ad una buona macchina fotografica che permetta di stampare foto con impressa la data e l’ora (non tutte le macchine hanno questa possibilità).
Fermato il motociclista si deve osservare la targa e, rilevato che questa è piuttosto inclinata – solitamente verso l’alto – si pone la motocicletta su una parte in piano della strada e con il goniometro si misura l’inclinazione rispetto alla verticale.
Giova all’operatore sapere che l’“alloggiamento”della targa - torneremo su questo termine e ricordiamoci di non utilizzare il termine “porta targa” per i motivi che esporremo più oltre – è costituito da un elemento che ricomprende (per quasi tutte le moto esistenti):
- Tutto il “parafango” posteriore,
- Il rifrangente rosso posto sotto (o sopra) la targa stessa,
- La luce d’illuminazione della targa,
- Alle volte gli indicatori di direzione ancorati sull’alloggiamento targa.
Se la moto mostra la targa:
- “infilata”- molto sotto la sella, il “codino” o la luce rossa posteriore,
- senza rifrangente rosso (sopra o sotto),
- priva di illuminazione specifica (alle volte i centauri affermano che è comunque illuminata dalla luce rossa posteriore… ma non va bene…)
- montata su supporto metallico fissato con due semplici viti ai lati e quindi movibile come fosse un cardine,
Vi è il fondato sospetto che l’alloggiamento sia “after market”, ossia irregolare.
A questo punto si effettuano n° 2 rilievi fotografici: uno al vero e proprio “profilo della targa”- di lato - con il goniometro appoggiato sulla stessa che mostri di quanto è la misurazione (attenzione al fuoco ottico) e l’altra con vista posteriore, ad una distanza di qualche metro, con il fuoco della fotocamera all’altezza dell’asse orizzontale della targa stessa così da rendere l’idea della relativa leggibilità dei caratteri alfa numerici.
La rilevazione dei gradi d’inclinazione verrà diligentemente riportata sul verbale di contestazione in difetto di qualche grado e mai in eccesso visto che lo strumento utilizzato non è di “precisione”.
Con questo modo di operare si intende applicare l’art. 13 della L 689/81 - “atti d’accertamento” - che si concretizza nella misurazione con un goniometro della inclinazione della targa.
Gli agenti utilizzano sempre questo strumento per verificare ciò che, già alla vista, appare un’installazione irregolare, infatti alla misurazione segue sempre l’indicazione sul verbale di contestazione della misura rilevata in DIFETTO così da superare ogni possibile sottigliezza circa eventuali contestazioni sulla reale inclinazione della targa.
Si osservi come non si stende un apposito e separato verbale dei rilievi effettuati per “economia di procedimento”, si inserisce la misura rilevata direttamente nel verbale di contestazione e nessuno, sino ad oggi, ha obiettato nulla in proposito.
Il rilievo fotografico è quanto mai utile in sede di giudizio perché ha rappresentato la dimostrazione oggettiva della violazione.
La violazione rilevata, a questo punto, é che l’alloggiamento della targa è stato alterato, manomesso o posizionato in sede o modo diversi da quanto previsto dall’omologazione di quel tipo di veicolo: si applica l’art. 78 cds”
L’art. 78/3° recita:
“Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE o di approvazione e nella carta di circolazione… omissis… è soggetto alla sanzione amministrativa di…omissis…”
Chiarito questo punto, è rilevante osservare come la sanzione di cui all’art. 78/3° cds si applica in 3 casi, ovvero per modifiche alle caratteristiche indicate nel:
1) certificato di omologazione,
2) certificato di approvazione,
3) carta di circolazione.
Quindi l’art. 78 cds si applica legittimamente in ogni caso di modifiche ad una delle caratteristiche indicate anche in uno solo dei tre documenti sopra riportati.
Le disposizioni normative che regolano la materia relativa alle dotazioni e caratteristiche dei veicoli non è da riferirsi solo a ciò che riporta la “carta di circolazione” ma anche, e soprattutto, agli altri due documenti di cui ai punti 1) e 2) sopra riportati.
Per poter immettere sul mercato un veicolo le aziende produttrici devono rispettare quanto contenuto nel c.d.s. agli artt.:
71 “caratteristiche costruttive eØ funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi”,
75 “accertamento deiØ requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione”,
76 “certificato diØ approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità”.
Infatti i modelli in vendita dai concessionari - trattando di motociclette - devono essere quelli prodotti ed OMOLOGATI dalla casa madre.
Le moto con la targa sollevata non hanno assolutamente l’alloggiamento - ed il porta targa - come quello che montava la moto all’origine, nel modello APPROVATO per la produzione di serie, infatti, solitamente si rileva che la moto sottopost a controllo ha:
1) la completa asportazione, e conseguente sostituzione, dell’alloggiamento e del porta targa,
2) assoluta assenza del piccolo rifrangente - catadiottro - rosso sopra (o sotto) la targa come nel modello “originale” che è d’obbligo per tutti i motocicli,
3) l’assenza del dispositivo di illuminazione della targa
4) alle volte la sostituzione degli indicatori di direzione;
L’installazione della targa, quindi, risulta essere:
1) più in alto rispetto all’originale,
2) meno visibile perché posta più “sotto” il dispositivo luminoso o sella posteriore,
3) più “nascosta” perché inserita, in parte, sotto il posteriore della moto,
4) più inclinata – di solito verso l’alto - rispetto alla collocazione originale.
Per dimostrare che vi è differenza tra la moto sanzionata e lo stesso modello però “originale” si deve fare una piccola indagine: su internet si cerca il sito ufficiale della casa costruttrice di quel modello di motoveicolo e si scaricano le immagini della moto interessata cercando quelle che ritraggono la parte posteriore: sorprendentemente si potrà osservare che il posteriore è diverso - e di molto anche - da quello della moto sanzionata.
Si scaricano le foto e si portano, come prova, in sede di giudizio unitamente a quelle scattate dagli agenti per un confronto oggettivo.
Tutto ciò giustifica e conferma la correttezza della violazione rilevata che, in sede di revisione singola del veicolo così come disposta dalla normativa vigente e conseguente all’applicazione dell’art. 78 cds, dovrà essere superata - pensiamo - reinstallando l’alloggiamento ed il porta targa ORIGINALE, sempre che il nostro motociclista ne sia ancora in possesso, oppure dovrà procurarselo da un rivenditore.
Si osservi come spesso i sanzionati dichiarano che “il porta targa l’ha installato il costruttore” oppure “l’ho comprata così”.
Questo fatto viene smentito dalle foto del sito ufficiale della ditta costruttrice ma non si nasconde che è invece possibile che la sostituzione avvenga ad opera del concessionario che sostituisce le parti ancor prima di vendere la moto, consegnando all’acquirente un pacchetto con i pezzi sostituiti….e l’acquirente ne è quanto meno a conoscenza, se a casa ha i pezzi smontati.
Nel caso di cui stiamo trattando, quindi, la moto deve essere inviata alla revisione singola (art. 78 cds) perché é stata modificata una delle caratteristiche costruttive che, anche se non riportata sulla carta di circolazione, è dettagliatamente inserita nel CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE della casa costruttrice di quel determinato veicolo. Questa certificazione è fondamentale ed è una condizione senza la quale il veicolo non potrebbe essere omologato, quindi non potrebbe ottenere la carta di circolazione e nemmeno essere posta in vendita. Infatti sul certificato di omologazione deve esservi scritto che la moto è costituita da:
1) alloggiamento della targa alta cm…. e larga cm… etc… 2) parafango, etc
Quindi anche se sulla carta di circolazione non compaiono questi elementi il costruttore sa che deve averne garantita la rispondenza alle direttive comunitarie altrimenti non riuscirebbe MAI ad ottenere la “carta di circolazione” per immetter sul mercato il veicolo.
L’elemento TARGA quindi è compiutamente descritto nelle sue caratteristiche all’interno del CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE che è documento ben diverso dalla CARTA DI CIRCOLAZIONE in possesso del proprietario.
Giova inoltre richiamare l’attenzione sul fatto che l’art. 78 ha quale naturale conseguente norma regolamentare l’art. 236 del Regolamento d’esecuzione al c.d.s. ove, al comma 1° si legge.
“Ogni modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, tra quelle indicate nell’appendice V del presente titolo (titolo III) … omissis… comporta la visita e prova del veicolo interessato presso l’ufficio Direzione Generale MCTC … omissis…”
L’appendice V la troviamo collegata all’art. 227 del regolamento, a sua volta riferita all’art. 71 c.d.s.;vi si legge, al punto G) – disposizioni fiscali, lettera a): “alloggiamento della targa”.
Detto questo quali norme regolano, in pratica, l’alloggiamento ed il collegato porta targa?
Leggiamo l’art. 259 del regolamento d’esecuzione al c.d.s. al comma 1°:
“gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche…omissis…
Lettera d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale…omissis… può anche essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo NON SUPERIORE a 30°…omissis..”.
Altri fondamenti della contestazione sono i Decreti del Ministero dei Trasporti:
- Decreto 6/10/1999 pubblicato su G.U. n° 253 del 27/10/1999 di recepimento della direttiva 1999/26/CE della Commissione del 20/4/1999 del Consiglio che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del Consiglio, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a due o tre ruote;
- Decreto 12/12/2006 pubblicato sulla G.U. n° 3 del 4/1/2007 di recepimento della rettifica della direttiva 1999/26/CE della Commissione del 20/4/1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del consiglio, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a due o tre ruote pubblicata sulla G.U.U.E. n° 291 del 21/10/2006;
Con queste premesse si passi ad esaminare il contenuto delle direttive di cui sopra e vi si trova, al punto 3. INCLINAZIONE che l’alloggiamento della targa posteriore dei motoveicoli:
3.1.1 la targa posteriore deve essere perpendicolare al piano longitudinale del veicolo;
3.1.2. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30° quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso l’alto.
Ancora, se ve ne fosse bisogno, riportiamo una esaustiva nota del Ministero dei Trasporti n° 5591/2004 in cui, in estrema sintesi, si riporta quanto sopra esposto e si conclude affermando che:
“…..omissis…qualora l’alloggiamento della targa e le quote di montaggio dei dispositivi (luce targa e indicatori di direzione) a seguito dell’applicazione del porta targa, restino invariate rispetto AL PROTOTIPO OMOLOGATO, non si dovrà procedere all’aggiornamento della carta di circolazione. Qualora invece la posizione dell’alloggiamento della targa e/o le quote di montaggio dei dispositivi, a seguito del montaggio del porta targa, subiscano variazioni, SI DOVRA’ PROCEDERE AD AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE”.
Questa nota del 2004 è stata stesa in risposta ad un quesito di un’azienda che, verosimilmente, chiedeva lumi sulla sua produzione di alloggiamenti per targhe moto “after market”, ossia diversi da quelli montati dalla casa costruttrice che tanto vanno sul mercato quale una delle più frequenti e relativamente poco costose modifiche da apportare alla moto appena acquistata.
Si chiarisce che una cosa è il PORTA TARGA altra è L’ALLOGGIAMENTO della targa: ai nostri scopi è rilevante distinguere che solo se l’ALLOGGIAMENTO è stato asportato o alterato potrà essere applicato l’art. 78, in caso di semplice modifica del porta targa invece non si potrà applicare l’art. 78 ma altri e diverse fattispecie in relazione alla visibilità o meno della targa così come dispone l’art. 100 cds. o, se l’illeggibilità è attinente ad un fatto DOLOSO, l’art. 490 C.P., in quanto la targa è una “certificazione ammnistrativa”.
Nel corpo del verbale di contestazione immediata scriviamo:
“Circolava con il veicolo sopra indicato al quale erano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive senza aggiornamento della carta di circolazione. Veniva infatti accertato che aveva modificato/sostituito/eliminato l’alloggiamento della targa installando la stessa su supporto che la poneva inclinata di …. ° gradi rispetto alla verticale; sono stati effettuati n° 2 rilievi fotografici. E’ stato altresì rilevato che manca il rifrangente posteriore rosso e il dispositivo d’illuminazione della targa..
La carta di circolazione viene ritirata per il successivo invio alla UMC di …. per il suo aggiornamento. Il trasgressore è autorizzato a condurre il veicolo fino a …… per la via più breve”
Per le dichiarazioni del trasgressore è bene chiedere esplicitamente se vogliono rilasciarne, saranno da inserire accuratamente a verbale e si presti molta attenzione ciò che riferiscono al sollecitando che siano attinenti alla contestazione in atto: potranno avere rilievo in sede di ricorso.
Con questi elementi crediamo si possa ritenere sufficientemente chiarita la questione tecnico-giuridica che ci interessa.
Buon lavoro a tutti e invito i colleghi ad integrare, suggerire o segnalare eventuali criticità rilevate nell’applicazione per migliorare l’intervento di polizia nell’interesse dei motociclisti corretti che, devo dire, risultano essere la grande maggioranza.