Riporto il tutto per chi non è registrato a motoonline: ....."Il Parlamento ha modificato il Codice della Strada per aprire alla possibilità di omologare componenti non originali e veicoli unici. Ma ha dimenticato di modificare altre parti del Codice che vietano tale pratica. Così per ora la riforma è monca
Con una mossa inaspettata, il Parlamento ha aperto alla liberalizzazione del "tuning", vale a dire all'adozione di componenti non originali sui veicoli. Lo ha fatto con un emendamento al decreto Milleproroghe, oggi in vigore come legge 14/09. Attenzione però a cantare vittoria troppo presto, perché l'iniziativa sembra avere qualche vizio di forma difficilmente superaile. Inoltre, perché la modifica diventi operativa, servirà una serie di decreti ministeriali, che ora dovranno essere messi a punto. In pratica si è andati a modificare l'art. 75 del Codice della Strada, riportandovi la possibilità di omologare "sistemi, componenti ed entità tecniche" da installare come sostituzione o integrazione di parti originali omologate. Il tutto senza il nulla osta del costruttore del veicolo, fino a oggi necessario.
Ovviamente questi nuovi componenti dovranno essere omologati specificamente per i modelli di moto sui quali saranno adottabili, e i costruttori del veicolo potranno opporsi solo nel caso in cui l'adozione di determinati equipaggiamenti vada a pregiudicare la sicurezza. La stessa modifica dell'art. 75 apre anche alla possibilità di omologare più facilmente veicoli prodotti in ridottissime tirature, come gli "esemplari unici". Il problema sorge dal fatto che è stato modificato l'art. 75 del Codice e non anche il 78, che, unitamente al Regolamento d'Attuazione (art. 236), continua a stabilire l'obbligo di visita e prova per la sostituzione di componenti omologati quali, ad esempio, l'impianto frenante. Un corto circuito. In ogni caso si tratta di un passo avanti, del quale potremo misurare a breve eventuali effetti concreti.".......
Il parere del giurista
L'avvocato Giosuè Rossi ha recentemente presentato una denuncia alla Commissione Europea per la mancata liberalizzazione da parte dell'Italia del mercato della personalizzazione. Anche lui, da noi interpellato, ha manifestato dubbi sull'efficacia di questa nuova legge. "La modifica al Codice della Strada è in sé molto particolare, perché va ad incidere sull'articolo 75, che fino a ora regolava l'omologazione di primo equipaggiamento, mentre lascia invariati sia l'articolo 78 che l'articolo 236 del Regolamento di attuazione - che invece regolano le modifiche successive a parti omologate, ndr -. La soluzione scelta non è la più semplice, perché ci sono delle incongruenze che potrebbero creare innumerevoli contrasti interpretativi".
"Per prima cosa il nulla osta non è tecnicamente abolito per i componenti espressamente previsti nell'articolo 236 del Regolamento di attuazione del C.d.S. La modifica all'articolo 75 dispone infatti che il Ministro emanerà decreti ministeriali, con i quali saranno previste le modalità per l'omologazione e la certificazione di singoli componenti.
Ma i decreti ministeriali hanno "minor forza" dei Decreti Legge! Questo significa che, a livello di fonti del diritto, il Ministro non potrebbe prevedere l'installazione, senza preventivo nulla osta, dell'impianto frenante. Perché questo sistema è indicato nell'articolo 236, tra i componenti che necessitano del nulla osta, e il Regolamento di attuazione del C.d.S., in quanto Decreto Legislativo, prevale su un successivo Decreto ministeriale". "Naturalmente può capitare che le singole motorizzazioni violino le regole e i principi generali del diritto, come appunto le fonti, ma in assenza di notizie certe, dobbiamo attenerci ai principi generali e interpretare le novità inserendole nel sistema giuridico esistente". "Piuttosto, le omologazioni nazionali rilasciate dai Paesi transalpini, come la Germania, non sono riconosciute automaticamente. Per il riconoscimento si attende un apposito decreto. Dunque, non si è risolto ogni problema. Ora il Ministero dei Trasporti deve emanare la normativa tecnica che preveda le modalità di omologazione e le modalità della visita e prova per verificare l'installazione corretta per ogni componente, a parte quelli che godono di un regolamento comunitario, come i dispositivi di scarico. In Germania mi pare che questo tipo di normativa sia raccolta in un documento complessivo che contiene i capitolati per ogni componente, e che consiste in circa 1.500 pagine. Se il Ministero vorrà studiare e redigere in proprio i capitolati per tutti i componenti, il lavoro sarà completato in 10-15 anni. Se si copiassero i capitolati tedeschi il lavoro sarebbe più spedito". "Per questo motivo ritengo più che attuale la Denuncia alla Commissione europea da me proposta. Perché sotto la minaccia di una sanzione comunitaria può darsi che il Ministero emani un decreto che riconosca le omologazioni nazionali dei Paesi della Comunità Europea, come quella tedesca del TUV, ad esempio". Per maggiori informazioni sulla denuncia europea dell'Avv. Rossi, vi rimandiamo al suo sito giosuerossi.it.