per quanto riguarda le multe, visto il tempo che è passato, non sono prescritte...???
cit.I:l’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Codice delle depenalizzazioni), tuttora pienamente vigente, stabilisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
cit.II:“A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
non riesco però a capire se è il tuo caso...
per quanto riguarda il canone RAI, dall'ADUC:
Come difendersi
1. Se la richiesta di pagamento giunge per posta ordinaria, la si puo' ignorare. Se giunge per raccomandata, rispondere con la diffida "Non ho la tv e non vi pago"
2. Ogni successiva missiva della Rai, se consegnata per posta ordinaria, puo' essere ignorata.
3. Se vi fosse recapitata una ulteriore richiesta di pagamento del canone/tassa per raccomandata, rispondere subito con una diffida come sopra. In questa sede, formulare anche una richiesta di risarcimento del danno (costi della raccomandata, perdite di tempo, ecc.).
III. Dopo aver risposto per lettera raccomandata o con una diffida alle richieste di pagamento del canone/tassa, la Rai contrattacca facendo richiesta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con cui si dovrebbe dichiarare di "non essere in possesso di alcun apparecchio atto od adattabile alla ricezione di programmi televisivi, compresi personal computer, decoder digitali ed altri apparati multimediali".
Come difendersi:
1. prima di tutto, per legge non e' necessaria alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Basta una lettera raccomandata in cui si dichiara di non avere apparecchi televisivi. Quello della Rai e' solo un ulteriore tentativo di sfiancare il cittadino e costringerlo a pagare per stanchezza.
2. Contrariamente a cio' che dice la Rai, non e' chiaro per quali apparecchi sia dovuto il canone/tassa. Su questo sono state depositate anche interrogazioni parlamentari a cui non e' stata data risposta. La legge parla di "apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni". Fino a quando non vi saranno ulteriori chiarimenti, ognuno potra' interpretare quella frase come meglio crede.
3. Se la lettera della Rai e' stata recapitata per posta ordinaria, si puo' ignorarla.
4. Se la richiesta della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' giungesse per raccomandata, proporre un interpello all'Agenzia delle Entrate, oppure, per quieto vivere, compilarlo e rispedirlo per raccomandata. Attenzione pero' che dichiarare il falso sulla dichiarazione sostitutiva e' un reato, e non piu' un semplice illecito amministrativo.
Per cui perchè dovresti pagare somme per il canone RAI, quando basterebbe scrivere che non hai la TV e che manco ce l'avevi al tempo in cui ti contestano il mancato pagamento?????