Cerchiamo con questo topic di fare chiarezza sulla regolarità o meno dei soli scarichi aftermarket.
PREMESSE1) parliamo di scarichi, vale a dire del terminale, non dell'intero sistema (cioè comprensivo dei collettori).
2) per scarichi aftermarket intendiamo comunque quelli prodotti da aziende europee, con omologazione UE, certificato di omologazione in originale (non fotocopia) che reca in calce i dettagli di cui parleremo più avanti.
3) non vengono considerate alterazioni quali estrazioni di dbkiller, tagli, manomissioni, seghettamenti, che portano automaticamente il pezzo ad essere non omologato.
LEGISLAZIONEIl terminale di scarico ricade nell'ambito degli articoli 72, 77 e 78 del Codice della strada, nonchè della direttiva 2005/30/CE della Commissione del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote:
I convertitori catalitici di ricambio d’origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:
- il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;
- la marca e il numero d’identificazione del pezzo.
I convertitori catalitici di ricambio d’origine sono accompagnati dalle informazioni di seguito indicate:
- il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;
-la marca e il numero d’identificazione del pezzo; v- i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d’origine appartenga ad uno dei tipi figuranti all’allegato VI, punto 5Il terminale di scarico/convertitore catalitico (da qui in avanti terminale, e basta) è una componente non fissa, ma usurabile del veicolo, e quindi soggetta a sostituzione; come gli pneumatici, nè più nè meno. Quindi la MODIFICA del veicolo contestata è erronea: si tratta di
SOSTITUZIONE di elemento deperibile.
Importante è che il terminale rispetti le seguenti caratteristiche:
1) essere costruito/omologato in UE;
2) avere il certificato di omologazione;
3) non essere alterato in alcuna sua componente;
4) rispettare la normativa sulle emissioni inquinanti (antinquinamento) prevista per lo specifico veicolo;
5) rispettare la normativa sulle emissioni sonore (rumorosità) prevista per lo specifico veicolo;
6) recare stampigliato un numero di omologazione, identico a quello riportato sul certificato.
L'aspetto fondamentale da controllare per essere sicuri quando si è su strada è che combacino le direttive elencate sulla carta di circolazione con quelle elencate sul certificato di omologazione.
Vale a dire che se si circola con un veicolo euro3 e il terminale è euro2 non si è a norma e il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo.
Ricordiamo quali siano le diciture sulla carta di circolazione:
Euro 0: nessuna dicitura
Euro 1: "97/24 Cap.5 fase I" (ciclomotori) e "97/24 Cap.5" (moto)
Euro 2: "97/24 Cap.5 fase II" (ciclomotori) e "2002/51/CE fase A" (moto)
Euro 3: "2002/51/CE fase B" (moto)
inoltre a direttiva: "97/24 Cap.9" che recita: livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei veicoli a motore a due o a tre ruote. IN QUALI CASI IL TERMINALE NON RISULTA IN REGOLA:1) Se l'anno di immatricolazione della moto non è tra quelli riportati sul certificato di omologazione.
Sanzione da €398,00 a €1.596,00, ritiro della carta di circolazione (fermo amministrativo), revisione straordinaria obbligatoria (con obbligo di ripristino di componenti omologati e dotati di regolare documentazione) (Art.78 CdS)
2) Non coincidenza tra numeri del terminale di scarico e certificato di omologazione.
Sanzione da €398,00 a €1.596,00, ritiro della carta di circolazione (fermo amministrativo), revisione straordinaria obbligatoria (con obbligo di ripristino di componenti omologati e dotati di regolare documentazione) (Art.78 CdS)
3) Assenza di numero di omologazione, di certificato relativo, e relativi dati.
Sequestro e confisca dello scarico, sanzione da €80,00 a €318,00 ( componenti non omologate), sanzione da €398,00 a €1.596,00 (variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), ritiro della carta di circolazione e f.a., revisione straordinaria obbligatoria (con obbligo di ripristino di componenti omologati e dotati di regolare documentazione), sanzione da €155,00 a €624,00 per chi ha prodotto in italia/importato/venduto il componente. (Art. 72, 77, 78 CdS)
4) discrepanza tra le due normative antinquinamento (es. euro2 la moto, euro0 il terminale).
Sanzione da €398,00 a €1.596,00, ritiro della carta di circolazione, revisione straordinaria obbligatoria (con obbligo di ripristino di componenti omologati e dotati di regolare documentazione) (Art.78 CdS)
5) mancanza nel certificato di omologazione della direttiva antinquinamento di riferimento (non ci sono scritte quali
EC/97/24 Cap.9)
Sanzione da €398,00 a €1.596,00, ritiro della carta di circolazione (fermo amministrativo), revisione straordinaria obbligatoria (con obbligo di ripristino di componenti omologati e dotati di regolare documentazione) (Art.78 CdS)
6) alterazioni funzionali del terminale (estrazione o foratura dbkiller, sagomature, piombature, ecc).
sequestro e confisca dello scarico, sanzione da €80,00 a €318,00 (per montaggio di componenti non omologate), sanzione da €398,00 a €1.596,00 (per variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), ritiro della carta di circolazione, revisione straordinaria obbligatoria (con obbligo di ripristino di componenti omologati e dotati di regolare documentazione). (Art. 72, 77, 78 CdS)
IN TUTTI GLI ALTRI CASI SIAMO A NORMA!Per riepilogare, bisogna controllare
a) che il terminale sia UE, con il numero di omologazione, e non modificato.
b) che il certificato di omologazione riporti la normativa UE e che i riferimenti siano aderenti a quelli della carta di circolazione.
COME COMPORTARSI NEL CASO LE FDO DECIDANO DI APPLICARE COMUNQUE L'ART. 72/78 IN MODO IMPROPRIO?1) chiarire con calma quanto sopra esposto (magari mostrando la regolamentazione elencata)
2) nel caso procedano comunque, far verbalizzare la propria versione con i riferimenti di legge. E' obbligo dell'agente accogliere per iscritto le rimostranze del contravventore, non si possono rifiutare.
3) a casi estremi, estremi rimedi... se continuassero comunque, essendo pubblici ufficiali, non possono sottrarsi alle riprese, quindi accendete la videocamera e filmate dichiarando che oltre l'annullamento del verbale chiederete i danni morali per ingiusta e persecutoria applicazione della legge. E poi cercatevi un buon avvocato. Ma sono sicuro che non ce ne sarà bisogno...
4) telefonatemi
prof
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