Ecco cosa ho trovato stamattina sulla sul giornale;
Io sono daccordo su molte molte cose, ma forse un po troppo restrittivo voi cosa ne pensate?!b]SANZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5Avendo provocato un incidente:- Ritiro immediato della patente con sospensione provvisoria della patente fino a due anni
- Sospensione cautelare della patente fino all'esito della visita medica presso le commissioni mediche locali che può determinare la revoca della patente
- Ammenda da euro 3.000 a euro 12.000
- Arresto da un anno a due anni (a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali - art. 19 testo unificato)
- Revoca della patente (con impossibilità di conseguire una nuova patente prima di cinque anni)
- Dopo la sentenza di condanna ovvero applicazione della pena a richiesta delle parti, anche con condizionale, confisca penale del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato
- In caso di recidiva nel biennio revoca della patente (in luogo della sospensione della patente)
Conducenti di età inferiore ai 21 anni (se inferiori a 18 impossibilità di conseguire una nuova patente fino al 21° anno di età) / Conducenti nei primi tre anni di patente: - Stesse pene e sanzioni previste in caso di incidente con tasso alcolemico superiore a 1,5, ad eccezione di:
- Ammenda da 4.000 a 18.000 euro
- Arresto da un anno e 4 mesi a 3 anni a richiesta di parte può essere disposta la misura cautelare dell'affidamento in prova ai servizi sociali - art. 19 testo unificato
- Revoca della patente (in luogo della sospensione) con impossibilità di conseguire una nuova patente prima di cinque anni
SANZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 3
Avendo provocato un incidente stradale dal quale sia derivata la morte
Soggetti diversi da quelli di cui ai due punti successivi:
- Ritiro della patente e sospensione provvisoria fino a due anni
- Ammenda da 1.500 a 6.000 euro
- Arresto da sei mesi a un anno (a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali - art.19 testo unificato)
- All'accertamento del reato sospensione della patente di guida da uno a due anni
- Dopo la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche con condizionale, confisca penale del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato
- In caso di recidiva nel triennio:
in luogo della sospensione, revoca della patente di guida (con impossibilità di conseguire una nuova patente prima di cinque anni)
Conducenti di età inferiore ai 21 anni (se inferiori a 18 impossibilità di conseguire una nuova patente fino al 21° anno di età); Conducenti nei primi tre anni di patente
Stesse pene e sanzioni previste in via generale, ad eccezione:- Ammenda da 2.000 a 9.000 euro
- Arresto da otto mesi a un anno e mezzo (a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali - art.19 testo unificato)
- All'accertamento del reato sospensione della patente di guida da un anno e quattro mesi a tre anni
Conducenti professionali e di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C, D ed E
- Stesse pene e sanzioni per i conducenti a cui il punto precedente a cui si aggiunge
- Revoca della patente di guida in luogo della sospensione (con impossibilità di conseguire una nuova patente prima di 5 anni)
SANZIONI PER GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
Avendo provocato un incidente stradaleSoggetti diversi da quelli di cui ai due punti successivi
Ritiro della patente e sospensione provvisoria fino a 2 anni
- Ammenda da 3.000 a 12.000 euro
- Da un anno a due anni (a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali - art.19 testo unificato)
- Dopo la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche con condizionale, confisca penale del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato
Conducenti di età inferiore ai 21 anni (se inferiori a 18 impossibilità di conseguire una nuova patente fino al 21° anno di età); Conducenti nei primi tre anni di patente; Conducenti professionali e di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C, D ed E
- Stesse pene e sanzioni per i conducenti a cui il punto precedente ad eccezione:
- Ammenda da 4.000 a 18.000 euro
- Arresto da otto mesi a un anno e mezzo (a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali - art.19 testo unificato)
- Revoca della patente di guida in luogo della sospensione (con impossibilità di conseguire una nuova patente prima di cinque anni)
SANZIONI GENERALI IN CASO DI INCIDENTE Avendo provocato lesioni personali non graviFattispecie generale:
- Ritiro immediato della patente con sospensione provvisoria della patente fino a tre mesi (art.223)
- Sospensione della patente da 15 gg a tre mesi
Conducenti in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope:
- Oltre alle pene e sanzioni previste in via generale per la guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (vedi sopra):
- Ritiro immediato della patente con sospensione provvisoria della patente fino a cinque anni (art.223)
- Revoca della patente (con impossibilità di conseguire una nuova patente prima di cinque anni) (art.222)
- Reclusione da sei mesi a due anni (lesioni gravi) ovvero da un anno e sei mesi a quattro anni (lesioni gravissime) (589 c.p.)
- Dopo la sentenza di condanna ovvero applicazione della pena a richiesta delle parti, anche con condizionale, confisca penale del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato
SANZIONI GENERALI IN CASO DI INCIDENTE
Avendo provocato la morteFattispecie generale:
Ritiro immediato della patente con sospensione provvisoria della patente fino a due anni(art.223)
- Sospensione della patente fino a quattro anni (art.222)
Conducenti in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope:
Oltre alle pene e sanzioni previste in via generale per la guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (vedi sopra):
- Ritiro immediato della patente con sospensione provvisoria della patente fino a cinque anni (art.223)
- Revoca della patente (con impossibilità di conseguire una nuova patente prima di cinque anni) (art.222)
- Reclusione da tre a 10 anni (pena aumentata fino al triplo, ma non più di 15 anni nel caso di morte di più persone) (art. 590 c.p.)
- Dopo la sentenza di condanna ovvero applicazione della pena a richiesta delle parti, anche con condizionale, confisca penale del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato
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nel primo anno dal conseguimento della patente B il testo prevede il divieto di superare i 90 kmh in autostrada (il limite attuale è 100) ed i 70 Kmh per le strade extraurbane principali (oggi 90). Mentre sale da 50 a 55Kw/t la potenza massima delle autovetture che potranno guidare i neopatentati. Nel testo c'é forte attenzione ai giovani, con la novità della possibilità di una sorta di foglio rosa a 17 anni: la cosiddetta ''guida accompagnata'' per fare esperienza prima dei 18 anni
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