ebbene si ci riprovo, questa volta la multa l'hanno fatta a Serena, a bordo della sua macchina
questo il Testo del Ricorso: più o meno i punti sono gli stessi del mio ricorso fatto e vinto
contro il Comune di Rieti per quel Velox fisso installato sulla Salaria...
OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa
La sottoscritta _________ Serena nata a Roma
il _________ residente a Roma in Via __________
domiciliato in Via ________- Recapito telefonico, _________-, fisso, ________, titolare della autovettura SMART targata ________
propone opposizione contro il Verbale n. _________del _____-- ore 15.36 (accertamento __________), Redatto in data _________ dall’operatore ____________.
Come da testo del verale il giorno 08/03/2011 alle ore 15:36 circolavo sulla SS N.1 AURELIA dir. CENTRO e in corrispondenza del km 8.050 mi è stata contestata la violazione, dell’art. 142 comma D.Lgs n. 285 del 30/04/1992, in quanto circolavo alla velocità di km/h 98 dove vige il limite di velocità di km/h 70 superando quindi il limite imposto di 23 km/h.
dichiara ed elenca i seguenti motivi per l’opposizione al verbale:
1) VISIBILITA PUNTI DI RILEVMENTO MOBILI:Nel Decreto Legge del 3 agosto 2007, n. 117 all'art. 3 comma 1 lettera b), convertito con Legge n. 160/2007, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti troviamo scritto:
L’art. 3 c. 1 lett. b) del DL n° 117/2007, convertito con L. n° 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Nel caso in questione l’autovelox mobile installato sulla SS 1 Aurelia non era posizionato sulla carreggiata di percorrenza in direzione centro, ma bensì sulla carreggiata laterale (in quanto sulla carreggiata principale non vi sono presenti piazzole di emergenza e l’utilizzo della postazione in quel punto avrebbe compromesso il regolare scorrimento del traffico), la carreggiata dove era posizionato il velox ha anche un livello più alto, il posizionamento della vettura nella quale era presente l’apparecchio, o il tre piedi dove era installato lo stesso, si trovava oltre il guardrail dove ci sono anche alberi; tutti gli ostacoli presenti impedivano il corretto e tempestivo avvistamento, inoltre il cartello indicante il limite dei 70 km/h è installato oltre il punto di rilevamento, creando di conseguenza anche confusione sui limiti di velocità vigenti in quel tratto di strada , si allegano di seguito foto del tratto di strada:
Foto 1
Foto n. 2
Foto n. 3
Foto n. 4
Di seguito foto del velox:
2) DISTANZA DEI CARTELLI DI SEGNALAZIONE DELL AUTOVELOX:La circolare del Ministero de Trasporti N. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03/08/2007, impone al punto 4.3 che che: le postazioni di controllo per il rilevamento della
velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso
l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei
dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo
conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice.
dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto
con il Ministro dell’Interno, in corso di approvazione e del quale si fa
riserva di trasmettere il testo al più presto.
Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali
in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di
segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata
sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di
installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le
postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai
dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere
posizionati ad almeno 400 mt dal punto in cui è collocato l’apparecchio di
rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile,
dovranno recare le seguenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’”
ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA’”. Le segnalazioni di cui trattasi
dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da
consentirne la tempestiva visibilità da parte degli utenti in transito e la
tutela degli operatori di polizia.
E la sentenza della Cassazione n. 11131/2009 fissa in 400 metri la distanza minima fra cartello e postazione autovelox e in in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio
Nel velox in questione sulla SS 1 AURELIA come riportato anche sul verbale, dichiara che il segnale stradale di indicazione temporaneo è posizionato al km 8.150 della stessa via, mentre il velox mobile è installato al km 8.050, segnalando al conducente preventivamente solo 100 mt prima della presenza dell’apparecchio e non 400 mt (minimi) come previsti dalla Circolare Ministeriale sopra citata e dalla sentenza della Cassazione.
3) OMOLOGAZIONE AUTOVELOX:Sul verbale è precisato che l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della violazione è: AUTOVELOX 105 SE matr. 922168 e che è stata debitamente omologata e revisionata, della quale gli agenti stessi ne hanno accertato preventivamente e costantemente la corretta funzionalità: ma nel verbale non è presente la dicitura che ne attesti l’omologazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ne la corretta taratura e revisione che per legge va rinnovata annualmente.
4) TRATTI DI STRADA SOGGETTI ALLA DEROGA DEL PRINCIPIO DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA:Il Prefetto della Provincia di Roma nel documento con prot. n. 50805 indica i tratti di strada in cui è possibile derogare al principio della contestazione immediata:
Ai fini della compiuta attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 168/2002 e della direttiva
del Ministro dell’Interno del 14 agosto 2009, si elencano le strade, classificate come extraurbane
secondarie, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. C del Codice della strada, sulle quali è consentita
l’installazione e l’utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del vigente codice della strada,
senza l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 dello stesso codice:
1) S.S. n. 4 Salaria:
- dal Km 12+100 al Km 35+183;
- dal km 36+147 al km 37+901;
- dal km 41+854 al km 42+107;
- dal km 45+292 al km 49+036.
2) S.S. n. 7 Via Appia: dal Km 13+350 al Km 48+315;
3) S.S. n.1 Via Aurelia: dal Km 9+650 al Km 75+220;4) S.R. n. 7 dir/a Via Appia: dal Km 0+000 al km 2+000;
5) S.R. n. 2 Cassia: dal Km 0+000 al Km 34+800;
6) S.R. n. 609 Carpinetana: dal km 0+000 al km 30+800;
7) S.R. n. 6 Casilina: dal km 0+000 al km 54+000;
8) S.R. n. 155 Di Fiuggi: dal km 53+800 al km 74+600;
Il tratto di strada ove è stata rilevata l’infrazione è oltre questi limiti;
in quanto la violazione è stata accertata al km 8.050 della SS 1 Aurelia in direzione centro e in tale tratto non è possibile l’installazione e l’utilizzo di mezzi tecnici di controllo della velocità senza l’obbligo della contestazione immediata di cui all’art. 200 dello stesso codice.
Tutto cio' premesso,
considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullita' e/o l'annullabilita' dell'accertamento.
Per quanto sopra
Chiede
All'Illustrissimo Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento.
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