Ho preparato questo tutorial leggendo qua e là sia sul web che su libri e riviste specializzate. Alla fine del lavoro mi sono reso conto che sono molti i punti oscuri anche al legislatore, e quindi spesso (anzi, sempre) i vari poteri giudiziari e di polizia lavorano in maniera molto differente da città a città.
Ho diviso il tutto in tre parti (PREMESSA - LEGGI E REGOLAMENTI -MODELLO DI RICORSO), per non essere troppo lungo e invadente: riporto solo la prima come post, in modo che sia immediatamente leggibile, e tutte e 3 come file di word, in modo che chi vuole può scaricarselo e leggerlo a casa.
Mi scuso da subito per l’eccessiva lunghezza dello scritto ma, credetemi, è una sintesi di una sintesi.
Buona lettura; e buon lavoro di critica. Aspetto le precisazioni di tutti.
1). PREMESSA
Il momento in cui l’agente del traffico (poliziotto, carabiniere, finanziere, agente di polizia locale/vigile) rileva un’infrazione al Codice della Strada è un momento particolarmente cruciale. Infatti, alla rilevazione dovrebbe immediatamente seguire la contestazione della violazione.
Eccezionalmente questo si può evitare, ma i casi sono espressamente previsti dall'art 201 del CDS. Molte volte nei verbali viene genericamente indicato dagli operatori la causa di impossibilità di contestare il verbale immediatamente scrivendo solo "impossibilità di raggiungere l'utente per motivi di traffico", questo e' il caso ad esempio della multa per il casco. Tale dicitura non e' conforme alla legge e non costituisce causa di impossibilità.
I casi sono i seguenti, come previsto dall'art. 201 del CDS :
- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità da parte degli agenti;
- attraversamento di un incrocio col semaforo rosso;
- sorpasso in curva;
- accertamento di una violazione da parte dell'agente a bordo di mezzo pubblico;
- accertamento della violazione in assenza del proprietario o trasgressore (tipico il caso della sanzione del divieto di sosta).
Il pagamento della sanzione, non è possibile se il trasgressore si sottragga all'invito di fermarsi o quando si è rifiuti di esibire i documenti (es. patente, carta di circolazione etc.). In questi casi, il verbale viene trasmesso al Prefetto da parte dell'ufficio per le applicazioni delle sanzioni in merito.
Quindi, ciò che avviene nella realtà è che il vigile prende la targa del veicolo al volo nel 90% dei casi. Già il fatto che nel verbale che arriva a casa non venga indicato chiaramente il motivo per cui non ti ha fermato per contestare l’infrazione è un validissimo motivo di ricorso.
In genere il vigile segna su un modulo prestampato la targa del veicolo, e soprattutto data, ora e luogo. Quasi mai il tipo o il colore del veicolo.
Quello che accade è poi questo: quando rientra in caserma “scarica” i moduli della giornata al suo Ufficio Contravvenzioni, dove il collega digita al PC tutte le varie multe della giornata. La cosa interessante è questa: il sistema operativo su cui lavora è in Intranet con tutti gli Uffici di Motorizzazione e di Polizia, quindi lui non si preoccupa mai di inserire tipo e colore di veicolo, anche se gli è stato segnalato sul prestampato. No, gli è sufficiente inserire la targa per avere vita morte e miracoli del veicolo e del proprietario.
Ecco perché i verbali che arrivano a casa sono sempre perfetti: perché i dati inseriti non sono quelli del vigile per strada, ma della Motorizzazione che li ha forniti. Non c’è da dilungarsi troppo sulle crepe di questo sistema: se io possiedo a Roma una Hornet nera targata BC12345 e il vigile di Urbino prende al semaforo rosso la targa di uno Scarabeo arancione targato BG 12345, ma si sbaglia, ed invece della G scrive una C, la multa arriverà a me corredata di tutti i dati del mio veicolo, anche se io ad Urbino non ci sono mai stato. La possibilità invece che mi abbiano clonato la targa ad Urbino, e che il vigile l’abbia pure presa al volo è, statisticamente, minima.
Quando ci arriva una contravvenzione a casa ci sono quattro possibilità:
1) La pago perché riconosco di aver fatto l’infrazione. Il pagamento, che e', tra l'altro, in misura ridotta, deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, conservando poi le ricevute di pagamento per almeno 5 anni.
2) Non la pago (entro i 60giorni oppure dopo il rigetto del ricorso): si riceverà, entro 5 anni dall'ultimo atto notificato, una cartella esattoriale, a cui potrebbe seguire -continuando a non pagare- un fermo amministrativo dell'auto, un pignoramento od addirittura l'iscrizione di un'ipoteca sulla casa (dipende dall'entità del debito, considerando anche altre multe, tributi non pagati, etc.). Contro la cartella e' possibile ricorrere al Giudice di pace entro 30 giorni, chiedendo sospensione ed annullamento della stessa: sono però contestabili solo ed esclusivamente questioni di forma o di procedura legate alla cartella ed alle notifiche (anche degli atti precedenti). Non sono più opponibili le questioni di merito inerenti la multa, come per esempio la confutazione dei fatti, errata applicazione del codice, mancato fermo (quando contestabile),etc.etc.
Una volta scaduto il termine per il ricorso avverso la cartella, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario ex articolo 615 del Codice di procedura civile solo per i vizi di forma e procedura legati al pignoramento (ad esempio, nel caso in cui avvenga l’esecuzione forzata nonostante la cartella sia già stata pagata); non sarà comunque possibile ricorrere per vizi legati alla cartella esattoriale e alle notifiche.
3) La pago per non avere la rogna d’impantarmi nell’iter burocratico.
4) Faccio ricorso per fondati motivi.
Ora, il ricorso deve essere presentato per motivi formali e sostanziali ineccepibili. Questi sono tutti previsti dai vari Regolamenti di esecuzione.
Vale la pena sapere che, nel momento in cui presento il ricorso, questo viene immediatamente girato in copia dagli Uffici di Prefettura all’agente che mi ha fatto la multa. Lui legge il verbale, il mio ricorso, e su un prestampato dà il suo parere (detto sommarie deduzioni) sul suo stesso operato. Vale a dire che può dichiarare di essersi sbagliato, di essere incorso in un errore di trascrizione, eccetera. Questo parere non è vincolante per il Giudice, ma è comunque importante. È per questo che il ricorso deve contenere fatti e circostanze e non preghiere, minacce, implorazioni, sarcasmi.
Un giorno faranno un libro dei ricorsi presentati dai contravventori e ci sarà da ridere. Nel modello che segue ho indicato la maggioranza delle motivazioni formali per cui il ricorso può essere presentato.
Un caso classico di rigetto del ricorso è quello in cui io quella multa da Urbino la contesto facendomi fare una dichiarazione dal datore di lavoro o da amici che scrivono: quel giorno a quell’ora lui era qui a Roma.
Sì, ma non è detto che ci fosse anche il veicolo! Avrei potuto benissimo prestarlo a qualcun altro. Devo trovare dei motivi formali o sostanziali.
Alla scuola di Polizia insegnavano che un ricorso così si vince o avendo una multa o il tagliando di revisione dello stesso giorno e ora nella mia città.
[allegato eliminato contattare un amministratore per ripristinare]
Linkback: http://www.hornet.it/b8_aspetti-legali-c-d-s/t247_multe-regole-ricorsi/