c'è parecchia confusione sull'argomento e ci furono parecchie polemiche all'epoca della nascita della patente a punti(art 126 del codice della strada)
art. 126 in particolare al comma 2
.
...................nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art.196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente, al momento della commessa violazione.(sanzioni da 250 a 1000 euro)
nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale
, è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza.Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, precisando che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova comunque applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada.
ovvero :
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall'art.32 della legge 24 dicembre 1969, n.990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

di bene in meglio
ti allego anche una sentenza della cassazione in materia
http://www.piemmenews.it/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=813&Itemid=7