Il vero nome dell'apparecchio con il quale si rileva la velocità dei veicoli è in realtà il velocimetro ma, nell'uso comune, esso è chiamato Autovelox.
In realtà con questo termine, per altro registrato dalla casa costruttrice, si indica un apparecchio ben preciso a fotocellula mentre tra i velocimetri vi sono anche apparecchi radar e laser.
Questi strumenti, secondo quanto previsto dall’articolo 345 del Regolamento del Codice della Strada (Titolo V - Norme di comportamento), sono destinati a controllare l'osservanza dei limiti di velocità fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. Gli apparecchi devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.prevedendo una riduzione pari al 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h.
Normativa ed approfondimento
L'art. 142 del Nuovo Codice della Strada regolamenta la rilevazione ed il superamento dei limiti di velocità. Il Decreto Legge 117/07, oltre ad aver introdotto un altro sistema di rilevazione della velocità che ne stabilisce la media tenuta, ha aggiornato l'impianto sanzionatorio che ora è come segue:
* superamento del limite(compresa la tolleranza) non oltre 10 km/h € 38,00 nessuna decurtazione punti
* superamento del limite(compresa la tolleranza) da 10 a 40km/h € 155,00 decurtazione 5 punti patente
* superamento del limite (compresa la tolleranza) da 40 a 60km/h € 370,00 decurtazione 10 punti patente e sospensione della patente da 3 a 6 mesi
* superamento del limite (compresa la tolleranza) oltre 60km/h €500,00 e sospensione della patente da 6 a 12 mesi è fatta alla guida di determinati veicoli (autoveicoli e motoveicoli che trasportano merci pericocose; autotreni, autoarticolati, autosnodati; autobus o filobus di m.c.p.c. superiore a 8 t; autoveicoli per trasporto di cose di m.c.p.c. superiore a 3,5 t; autocarri con m.c.p.c. superiore a 5 t, se adoperati per trasporto di persone; mezzi d’opera) la sanzione, sia pecuniaria che accessoria, è raddoppiata
inoltre
* se l'infrazione del comma 9 viene ripetuta entro i 2 anni vi sarà la sospensione della patente da otto a diciotto mesi.
* se l'infrazione del comma 9 viene ripetuta entro i 2 anni vi sarà la revoca della patente
Art. 141. Velocità
1.È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74 a € 296.
DETRAZIONE PUNTI 5
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 573
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00 ;
Art. 142. Limiti di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (1)
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. (2) Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. (4)
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando sino in dotazione alla Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 ad Euro 148,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 ad Euro 594,00.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 22,00 ad Euro 88,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Gli strumenti
Fotocellula
L'apparecchio ha due fotocellule, la prima colpisce l'auto in entrata e torna indietro, altrettanto fa la seconda in uscita quindi, con un calcolo matematico l'apparecchio stabilisce la velocità tenuta dal veicolo e, se superiore a quella impostata dall'operatore come quella massima da tenere, decurtata del 5% di tolleranza dea l'impulso alla macchina fotografica per lo scatto. Nel contempo emette su di un apparecchio ricetrasmettente portatile un segnale acustico e la velocità rilevata: tramite questo è possibile agli operatori, nelle condizioni previste, di effettuare la contestazione immediata.
Telelaser
Si basa sullo stesso principio della fotocellula ma con un raggio laser: Non scatta foto, l'apparecchio viene puntato dall'opertatore sul veicolo e ne rileva la velocità emettendo uno scontrino. In questo caso vi è spesso la contestazione immediata ma non sempre. Vale la pena ricordare che, l'operatore di Polizia Stradale gode di fede privilegiata sino a querela di falso, è pertanto necessario provare che l'auto non era quella alla quale è stata contestata l'infrazione.
Radar
vengono emessi una serie di impulsi radar, l’apparecchio rileva l’eco di questi riflessi dal veicolo ne calcola la distanza e la velocità.
Tutor
SICVE, acronimo di Sistema Informativo per il Controllo della Velocità. Misura la velocità media dei veicoli in un percorso di lunghezza tra i 10 e 25 km. All'inizio ed alla fine l'apparecchio rileverà: ora di transito, targa e tipo di veicolo. Un sistema quindi effettua gli abbinamenti calcolando la velocità media che ha tenuto ciascun veicolo. Per i veicoli che hanno violato il limite si procederà con l'accertamento di violazione da parte di un agente della polizia e quindi si procederà come è già in uso per l'autovelox tradizionale.