REGOLAMENTAZIONE AUTOVELOX ED ECCESSO DI VELOCITÁ.
Ecco a voi un tutorial per chiarirsi alcune idee sui velox. Ovviamente è un work in progress, dato che la legislazione si evolve di continuo. Cominciamo con alcune precisazioni.
1) I recenti inasprimenti al Codice sono stati seguiti da controlli molto più severi e fiscali, in accordo sia col Ministero dell'Interno (cioè, in pratica, le varie polizie) sia con la magistratura.
In pratica: sarà sempre più difficile fare ricorso e vederselo accettare da un giudice cavilloso.
2) Le sentenze della Cassazione (e degli altri ordini di giudizio) non DETERMINANO la particolare sentenza, ma ORIENTANO il giudice. In pratica: non è detto che, poiché c'è una sentenza precedente di un certo tipo, il tuo giudice la applichi.
3) Siamo tutti d'accordo che i limiti di velocità su molte strade italiane sono assurdi. Il fatto è che molte strade italiane sono assurde! e poiché costerebbe troppo agli enti proprietari metterle a norma, e i dati dell'incidentalità media nel nostro paese sono in crescita costante, scordiamoci che possano cambiarli. L'esempio classico sono le autostrade. Da circa 3 anni il Codice prevede che "l'ente proprietario può decidere di innalzare il limite a 150 km/h". Ora sarebbe interessante sapere dove siano stati innalzati questi limiti. Credo da nessuna parte.
Concludo con la mia opinione personale: se dovessi prendere una multa per eccesso di velocità so bene che il ricorso sarebbe se non impossibile quasi. Ora come ora la pressione dell'opinione pubblica è troppo alta. Allora, ecco qua alcuni punti:
1) L'OBBLIGO DI SEGNALARE LA PRESENZA SULLE STRADE DI AUTOVELOX.
Il D.L. 117 (cosiddetta Legge Bianchi) prevede l’obbligo di segnalazione velox con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosa. In particolare, il provvedimento specifica che le postazioni di controllo della velocità possono essere segnalate con:segnali stradali di indicazione (temporanei o permanenti); segnali stradali luminosi a messaggio variabile; dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. Quindi la mancanza di questi può essere motivo di ricorso. Se il velox è nascosto, vale la pena fare delle foto alla postazione per poi eventualmente usarle in ricorso.
2) QUALI STRADE POSSONO AVERE IL VELOX.
È il Prefetto che, nell’ambito della propria competenza territoriale, con decreto individua le strade (che non siano autostrade o strade extraurbane principali), o i singoli tratti di esse, in cui non è possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al Codice della strada, e quindi è consentito l’installazione e l’uso di apparecchi fissi di rilevazione automatica della violazioni al limite di velocità. Detta individuazione non è pero discrezionale, ma deve essere compiuta nel rispetto dei parametri e dei criteri fissati dallo stesso art. 4 del citato decreto legge e dalle direttive emesse in materia dal Ministero dell’Interno.
In sostanza, gli autovelox non possono essere apposti indiscriminatamente su qualsiasi arteria stradale. Il legislatore ha stabilito con precisione condizioni, tipologia, caratteristiche e requisiti delle strade in cui ciò è consentito.
3) ILLEGITTIMITA' DI APPARECCHI DI RILEVAZIONE VELOX.
L’automobilista non può da solo predisporre apparecchi di rilevamento dell’esistenza di sistemi di autovelox(TOMTOM eccetera), perché comportamento contra legem, come ricordato da Cassazione 12150/2007: è vietata “la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni”.
5) PRESENZA DEGLI AGENTI VICINO ALL'AUTOVELOX.
La legge, poi, non richiede la presenza di vigili vicino alle apparecchiature di rilevamento di velocità, giustificando anche un eventuale accertamento differito; in questo senso, in particolare, Cassazione 15348/2005 ha avuto modo di sottolineare che: “l'unico limite posto dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi di polizia della strada per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato dalla necessità che tali dispositivi siano omologati ed approvati”.
Le apparecchiature di rilevazione della velocità possono essere utilizzate anche senza l’assistenza di polizia, purché tali apparecchiature siano approvate ed omologate.
6) LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA.
Più volte si è discusso circa la necessità che vi dovesse essere la contestazione immediata, relativamente all’eccesso di velocità rilevato con apparecchiatura autovelox, lasciando ipotizzare un profilo di incostituzionalità in ordine al diritto di difesa; recentemente, tuttavia, la Corte Costituzionale 155/2007 ha sgombrato il campo da dubbi interpretativi ed equivoci, confermando che le apparecchiature di rilevamento della velocità non richiedono la contestazione immediata, tanto più che, in generale, l’omissione della “contestazione immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa”.
Insomma, NON POSSIAMO FERMARCI PER CHIEDERE LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA. questo perchè il tizio al velox non è AGENTE ACCERTATORE MA AGENTE OPERATORE. Lui davvero non può sapere se siamo stati fotografati.
7) LE NUOVE SANZIONI PER GLI ECCESSI DI VELOCITA’.art. 142 limiti di velocità
sono state previste 4 fasce di sanzioni:
1) SUPERAMENTO DEL LIMITE FINO A 10 KM/H:
36 EURO + 0 PUNTI
2) SUPERAMENTO DEL LIMITE DA 10 FINO A 40 KM/H:
148 EURO + 5 PUNTI
3) SUPERAMENTO DEL LIMITE DA 40 FINO A 60 KM/H:
370 EURO + 10 PUNTI + SOSPENSIONE PATENTE DA 3 A 6 MESI
4) SUPERAMENTO DEL LIMITE OLTRE I 60 KM/H:
500 EURO + 10 PUNTI + SOSPENSIONE PATENTE DA 6 A 12 MESI
per l'ultimo caso, se l'eccesso si ripete 2 volte in 2 anni, è prevista la revoca della patente.
8) ALCOL E DROGHE.
Sono previsti tre diversi livelli di sanzioni. Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro (g/l), la multa diventa da 500 a 2.000 euro. Confermata la pena dell’arresto fino a un mese e la sospensione della patente che può variare da 3 a 6 mesi (non più 15 giorni/tre mesi).
Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (caso non previsto finora dalla legge), la sanzione pecuniaria sale a 800-3.200 euro, con detenzione fino a 3 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di 1.500 euro per arrivare a un massimo di 6.000 euro. La pena dell’arresto è prevista fino a 6 mesi e la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. In ogni caso, la pena detentiva può essere commutata nello svolgimento di un’attività a titolo gratuito. Le pene raddoppiano quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualsiasi entità) provoca un incidente stradale (multa da 3.000 a 12.000 euro, sospenzione della patente da 6 mesi a 2 anni). Chiunque guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da 1.000 a 4.000 euro e l’arresto fino a tre mesi e sospensione della patente da 6 mesi a un anno.
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