UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI xxxxxx
RICORSO AVVERSO VERBALE DI ACCERTAMENTO
Il sig. XXXXXXX nato a XXXX il XXXXXX, res. in XXXXXX alla via XXXXXXXXXXX, proprietario del motoveicolo xxxxxx tg. XXXXX
PREMESSO
- Che in data XXXXXXX alle ore XXXXX gli veniva elevato il verbale n° XXXXX serie XXXXX n° XXXXX dagli operatori xxxxxxXXXXXxxxxx per violazione dell’art. 78 c. 3 e 4 del c.d.s., relativo al motoveicolo xxxxxx tg. XXXXXX;
- Che all’atto della contestazione veniva ritirata la carta di circolazione del motoveicolo
- Che il suddetto verbale conteneva l’invito al pagamento della contravvenzione in misura di € xxx,00 da pagarsi entro 60gg.;
Ciò premesso il ricorrente propone formale
OPPOSIZIONE
innanzi all’Autorità Giudiziaria competente di cui all’intestazione, avverso il verbale di contravvenzione di cui in premessa, per i motivi di fatto e di diritto di seguito specificati:
MOTIVI
1. Falsa applicazione delle norme del codice della strada .
Il verbale contestato al ricorrente dai sigg. Carabinieri/Stradale/Municipale è da ritenersi assolutamente nullo.
Secondo l’articolo 78 del c.d.s. “……. ogni modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l’Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente……”
Nel verbale contestato al ricorrente, invece, si legge : “ circolava con detto veicolo al quale erano state apportate le seguenti modifiche costruttive senza aggiornamento della carta di circolazione. ? Veniva accertato che al veicolo erano state ? le seguenti modifiche frecce e posteriori modifica del portatarga e parafango posteriore, tali da rendere la targa non leggibile come previsto dal c.d.s. in quanto posizionata orizzontalmente…….”
Effettuando un semplice confronto tra ciò a cui fa riferimento l’art. 78 del c.d.s. e ciò che invece è stato contestato al ricorrente è facile rendersi conto dell’errore grossolano in cui sono incorsi gli operatori della Regione di Carabinieri, che senza indicare le modifiche riscontrate e presumibilmente apportate al motoveicolo controllato parlano solo di targanon leggibile in quanto posizionata “orizzontalmente”.
Orbene secondo quanto disposto dall’articolo 259 del Regolamento C.d.s. (Modalità di installazione delle targhe) : Gli alloggiamenti della targa devono essere tali che, a seguito del loro montaggio le targhe presentino le seguenti caratteristiche: - per i motoveicoli – La targa è verticale……tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°……… ; ancora l’altezza del bordo inferiore della targa dei motoveicoli dal suolo non deve essere inferiore a 0,20 m, e l’altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1, 20 m. . Secondo la lett. G dello stesso art. 259 tali altezze devono essere misurate a veicolo scarico.
Alla luce di quanto disposto nel riportato articolo 259 del Regolamento del c.d.s., quindi, la motivazione data dagli accertatori appare assolutamente NULLA, INACCETTABILE ED ERRATA sia sul piano logico che giuridico.
Nel verbale contestato infatti, non sono riportate con precisione le misure contemplate nell’art. 259 del Reg. ovvero l’altezza del bordo inferiore della targa del motoveicolo rispetto al suolo, misura quest’ultima essenziale ed indispensabileper determinare la posizione della targa e, di conseguenza la leggibilità della stessa
P.Q.M.
Chiede che sospesa l’esazione, convocate le parti in prosieguo, in accoglimento del ricorso per i motivi esposti, dichiari inefficace il verbale n. XXXXXXX contestato per i motivi sopra indicati, con conseguente annullamento dello stesso.
Con vittoria di spese.
Salvis Iuribus.
Si offrono in comunicazione:
- Copia verbale di contravvenzione.
Ciao Ciao.....Morpheus.