HO modificato il titolo per rendere più fruibile il topic.
prof
Attenzione! Sono state emanate le nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale.
In sintesi, questa è la parte più importante che ci riguarda da molto vicino:
«1. L'articolo 171 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
''Art. 171 - (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote) – 1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti (tecnici ovviamente, ndr) e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per i veicoli fino a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco intergrale;
b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
d) per i veicoli oltre 52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»."
Ragazzi, chi di noi ha una moto con oltre 52 kW deve coprirsi in tutto e per tutto, pena la multa e chi acquista indumenti non omologati rischia il sequestro degli stessi. Per me è una cosa giustissima e vi dirò di più: troppo sono stati magnanimi a ridurre al solo obbligo del casco chi guida mezzi entro 11 kW, perchè ci si può fare molto male anche solo un'Rs 125 depotenziata da 120 km/h...
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