Chissa sia la volta buona
Avanza la legge pro Tuning – Approvato il decreto mille proroghe con art. 29, 3 bis
Finalmente si vede uno spiraglio in fondo al tuning, due giorni fa è stato approvato il decreto mille proroghe dove al suo interno c’è anche l’art. 29 3 bis che potrà aprire la strada a tutto il mondo dell’After market e quindi anche al tuning.
Renato Gallo Presidente Ascar replica che sono stati accettati i principi di personalizzazione e che potranno essere creati finalmente le regolamentazioni per omologare gli accessori, infatti Ascar ha già avviato un rapporto con la direzione generale della motorizzazione per definire un percorso di regolamentazione futuro.
Di seguito l’art. 29 3Bis
1-ter. All’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento“;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
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