"Qualora successivamente all'immatricolazione del veicolo, vengano installati proiettori con lampade allo xeno oppure lampade allo xeno sui proiettori che equipaggiano il veicolo sin dall'origine utilizzando kit (lampade, centraline, cablaggi, ecc.) che si reperiscono facilmente in commercio, si ritiene che, assunto come valido il principio secondo il quale il veicolo deve mantenere la conformità al tipo omologato, tale installazione non sia ammessa.
L'art. 78, comma terzo, del codice della strada configura come illecito amministrativo la circolazione con veicolo modificato rispetto alle caratteristiche risultanti dalla carta di circolazione che non abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visite e prove, finalizzate all'approvazione delle modifiche apportate a dette caratteristiche costruttive. Tale verifica non può essere sostituita dalla revisione prevista dall'art. 80 dello stesso codice, che consiste in un controllo periodico avente la diversa finalità di accertare che nel veicolo ad esso sottoposto sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che il veicolo stesso non produca emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
L'installazione di taluni accessori ancorché non comporti modifiche alla struttura portante del veicolo, richiede l'aggiornamento dei dati annotati sulla carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 CDS per modifiche apportate alle caratteristiche costruttive di cui all'appendice V - art. 227 regolamento CDS;
L'installazione, l'eliminazione o la modifica delle caratteristiche dei dispositivi installati deve essere accertata tramite la visita e prova del veicolo presso gli UMC, previa presentazione di apposita istanza.
I dispositivi installati sono, generalmente, riconosciuti idonei allo specifico impiego sui veicoli o su determinati tipi di veicolo mediante apposito accertamento tecnico (omologazione o approvazione del dispositivo).
Il formale riconoscimento (omologazione) viene rilasciato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sulla base dell'esito favorevole delle prescritte prove eseguite da parte dei competenti CPA.
Gli estremi di riconoscimento del dispositivo vengono generalmente riportati tramite apposita targhetta o tramite apposita punzonatura collocate in posizioni ben visibili sugli stessi dispositivi.
L'installazione degli accessori viene effettuata quasi sempre da parte di officine specializzate e salvo rari casi (pneumatici in alternativa e dispositivi per disabili) non comportano la presentazione di specifico nulla osta del costruttore del veicolo.
Per quanto riguarda i proiettori abbaglianti e anabbaglianti con lampade allo xeno si svolgono le seguenti considerazioni.
In sede di rilascio dell'omologazione del veicolo (accertamento tecnico sul prototipo) vengono eseguite una serie di verifiche (altezza e orientamento del fascio di luce, coordinate tricromatiche della luce dei fasci emessi da proiettori, tipo di proiettore (compreso l'alimentatore), dispositivo di regolazione dell'altezza del fascio, illuminazione, ecc.) per accertare che i proiettori abbaglianti e anabbaglianti siano efficaci e sicuri nelle varie situazioni di marcia (veicolo scarico e veicolo carico).
Pertanto, i proiettori con lampade allo xeno (xenon in latino) previsti fin dall'origine ed installati dal costruttore del veicolo debbono ritenersi conformi alle vigenti disposizioni (il costruttore ha omologato il veicolo con tali dispositivi). La circostanza si rileva dal libretto di uso e manutenzione del veicolo ove risultano indicate il tipo e le caratteristiche delle lampade presenti per consentirne l'eventuale sostituzione.
Qualora successivamente all'immatricolazione del veicolo, vengano installati proiettori con lampade allo xeno oppure lampade allo xeno sui proiettori che equipaggiano il veicolo sin dall'origine utilizzando kit (lampade, centraline, cablaggi, ecc.) che si reperiscono facilmente in commercio, si ritiene che, assunto come valido il principio secondo il quale il veicolo deve mantenere la conformità al tipo omologato, tale installazione non sia ammessa. Infatti, ad eccezione del caso in cui l'installazione dei predetti dispositivi sia prevista come opzionale dal costruttore del veicolo in sede di omologazione, bisogna considerare che:
l'installazione di lampade allo xeno richiede l'utilizzo di centraline ad alto voltaggio (migliaia di Volt) necessarie per l'alimentazione delle lampade e di cablaggi che, talvolta, per essere installati, richiedono anche la modifica della scatola del proiettore (coperchio) e/o l'adattamento dell'attacco della lampadina;
il colore della luce emessa alle lampade può variare notevolmente da luce con lievi tonalità di rosso (basse temperature di colore) fino a spiccate tonalità di blu (alte temperature di colore);
l'impianto elettrico collegato ai proiettori risulta modificato e può risultare addirittura pericoloso per il rischio di folgorazione (come indicato anche sui libretti di uso e manutenzione dei veicoli equipaggiati fin dall'origine di tali lampade).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che eventuali modifiche dei proiettori abbaglianti/anabbaglianti del tipo suddetto possano configurarsi come modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo e, pertanto non siano ammesse."
Giusto per chiarire e togliere ogni dubbio!!!
Rischiate a vostro rischio e pericolo!
Ps: il fatto che alcuno agenti lascino passare la cosa, non diventa di per sé legge a favore, quindi occhio a quello che si dice/consiglia
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 mini