L'Art 72 disciplina i “dispositivi” che devono costituire l'equipaggiamento di un veicolo in circolazione sulle strade italiane.
La lettera b) prevede che “i veicoli, muniti di motore termico,
siano dotati di dispositivi silenziatori e di scarico”.
L'Art. 78 prevede che:
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72...
2. (omissis)
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. (2)
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”
L'applicazione della sanzione accessoria di cui parla l'art. 78 co.4 prevede l'avvio della procedura per la sottoposizione del veicolo ad una nuova visita e prova che ne attesti l'idoneità alla circolazione.
Sostituendo un terminale originale con uno NON OMOLOGATO dal punto di vista giuridico, comporterà quindi che:
ai sensi dell'articolo 72 stiamo apportando una modifica ad un DISPOSITIVO (previsto dalla lettera b) dell'articolo -vd. Sopra-) senza sottoporlo a visita e prova della MCTC (non essendo un pezzo omologato)
ai sensi dell'articolo 78 co. 3 stiamo modificando le caratteristiche indicate nel certificato di omologazione/carta di circolazione (dove ricordiamo sono indicati i decibel massimi che deve emettere la nostra moto) poiché il terminale che equipaggiamo emette un numero di decibel differente da quelli indicati sul libretto. Altrettanto si potrebbe dire delle emissioni inquinanti e della potenza.
Ad un controllo effettuato dagli agenti accertatori, quindi si incorrerà nella sanzione di cui all'articolo 78 in via principale (398€ se si paga entro 60gg. dalla notifica; fino a 1566€ se si contesta la multa e si paga oltre i 60gg.) ed in via accessoria (il ritiro della carta di circolazione con l'obbligo di sottoporre il veicolo a visita e prova della MCTC)
Direi che il dbkiller ti conviene rimetterlo al suo posto